È stata pubblicata la versione 1.7 delle Specifiche Tecniche in vista dell’abolizione dell’esterometro
La versione 1.7 delle Specifiche Tecniche è diventata ufficiale. Con il Provvedimento n° 293384 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato il nuovo testo. In tal modo, l’AdE ha modificato il Provvedimento n° 89757 del 30 aprile 2018.
Il passaggio alla nuova versione delle specifiche tecniche si è reso quindi necessario in vista delle “nuove modalità di comunicazione delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia dal 1° gennaio 2022, attraverso l’utilizzo del tracciato della fatturazione elettronica ordinaria ed eliminazione delle indicazioni per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) utilizzando il tracciato dati fatture”.
Come precedentemente riportato in un nostro articolo, la Legge di Bilancio 2021 ha definito l’abolizione dell’esterometro a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022. La modifica sostanziale prevede l’utilizzo del tracciato della fattura elettronica per le vendite. In particolare, l’uso dei nuovi Tipi Documento introdotti in modo facoltativo dall’ottobre 2020, per la gestione degli acquisti. Essi sostituiranno il tracciato dei file dati previsto fino a oggi.
Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
Il Provvedimento n° 293384 modifica i paragrafi 9.1 e 9.3 del capitolo 9 “Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere” del Provvedimento 89757 ed elimina il paragrafo 9.4. Nello specifico:
9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
A differenza di quanto accadeva prima, ovvero della possibilità data ai contribuenti di trasmettere i dati relativi alle operazioni transfrontaliere tramite la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali (esterometro), dal 1° gennaio 2022 sarà possibile inviare all’Agenzia questi dati solo con le modalità previste per l’invio delle fatture elettroniche.
Termini di emissione
9.3. Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”
Il punto 9.3 disciplina i termini di emissione dei documenti, differenziandoli per operazioni attive e passive. Per la comunicazione dei dati di vendita verso l’estero, ovvero nel caso di trasmissione di file aventi codice destinatario “sette X”, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per tutte quelle operazioni che prevedono le integrazioni in reverse charge si dovranno emettere documenti integrativi utilizzando i codici TD17, TD18 e TD19. La trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Conservazione
Il TD01 con 7X trasmesso a SdI consente di comunicare all’AdE i dati dell’operazione transfrontaliera attiva, mentre la fattura è quella inviata al cliente estero. Si devono conservare sia il TD01 con le 7X inviato a SdI, sia la fattura emessa al cliente estero.
I TD17, TD18, TD19 consentono di comunicare all’AdE i dati dell’operazione transfrontaliera passiva, mentre la fattura è quella ricevuta dal fornitore estero. Si devono conservare sia i vari TD sia la fattura ricevuta.
Operazioni con bollette doganali
Il nuovo Provvedimento non modifica quanto previsto in presenza di bolletta doganale. Infatti, il paragrafo 9.2 del succitato capitolo 9, stabilisce cosa avvenga in caso di emissione una bolletta doganale o di una fattura elettronica. Nello specifico, l’invio dei dati delle operazioni attive e passive risulta facoltativo.
In realtà, la nuova versione 1.7 delle Specifiche tecniche, stabilisce che la comunicazione dei dati delle operazioni attive e passive non deve essere effettuata in caso di emissione di una bolletta doganale o ricezione di una fattura elettronica transitata da SdI (cap.3, par.3.1-3.2):
“La comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale”.
“La comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI”.
Versione 1.7 delle Specifiche tecniche: il nuovo codice errore 00475
Tra le novità della versione 1.7 delle Specifiche tecniche c’è da segnalare l’introduzione del Codice errore 00475. La presenza del nuovo codice errore renderà obbligatoria – e non più alternativa al codice fiscale – la compilazione del campo della partita IVA del cessionario/committente. Questo nei casi in cui il tipo documento sia valorizzato con TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23.