Un Provvedimento dell’Ade tocca da vicino la tardiva emissione delle FE. Scopriamo come.
Novità in ambito tardiva emissione delle FE. Un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2023 contiene infatti al suo interno varie informazioni destinate a specifici soggetti passivi IVA.
L’Agenzia, nello specifico, ha messo a disposizione alcuni chiarimenti relativi alla trasmissione di Fatture Elettroniche oltre i limiti previsti dalla Legge.
In particolare, il testo si concentra in primo luogo sulle e-fatture emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Altro focus riguarda invece i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente. Ma quali sono le informazioni a disposizione dei contribuenti?
Tardiva emissione delle FE: le informazioni per gli utenti
L’AdE metterà a disposizione un set di informazioni inerenti alla tardiva emissione delle FE. In tale elenco si trovano:
- Numero delle fatture emesse in ritardo
- Tipo fattura
- Tipo Documento
- Numero Fattura/Documento
- Data Fattura/Documento
- Data di trasmissione
- Identificativo SDI file
Situazione molto simile per quanto riguarda anche i corrispettivi telematici trasmessi oltre termini di legge. In questo caso il set di informazioni include:
- Numero degli invii trasmessi in ritardo
- ID Invio
- Matricola dispositivo
- Data di rilevazione
- Data di trasmissione
Ricordiamo inoltre che l’Agenzia può optare per diverse modalità di trasmissione delle comunicazioni. In primo luogo, inviandole al domicilio digitale dell’utente. In secondo luogo, inserendole nel “cassetto fiscale” così come nella sezione Fatture e Corrispettivi del sito web.
Come regolarizzare la propria posizione?
Come già scritto in un nostro precedente articolo, in base a quanto stabilito dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, è possibile ridurre le sanzioni in caso di tardiva emissione delle FE. Ciò è reso possibile facendo ricorso al ravvedimento operoso che prevede le seguenti casistiche:
– la sanzione è ridotta ad un nono se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
– ridotta ad un ottavo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– la sanzione è ridotta ad un settimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– ridotta ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Inoltre, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023. Fermo restando che tale violazioni devono essere state commesse entro il 31/10/2022 per poter rientrare nella casistica indicata dalla Legge.