Scopriamo quali sono le sanzioni previste per la tardiva emissione della fattura elettronica.
La tardiva emissione della fattura elettronica può comportare sanzioni significative per aziende e professionisti.
Per evitare di incappare in tali provvedimenti è bene ricordare che i termini di emissione delle FE variano a seconda delle loro tipologie. Infatti, che si tratti di fatture immediate o fatture differite, vi sono due precise scadenze da rispettare.
Le prime, ad esempio, devono rientrare nei 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, così come stabilito dall’art.6 del DPR 633/72. Lievemente diverso il discorso per le fatture elettroniche differite. Esse, infatti, devono essere emesse e registrate entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Sempre previa indicazione del mese di riferimento della prestazione.
Le sanzioni previste
Per la tardiva emissione della fattura elettronica sono previste sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo previsto di 500 euro, così come riportato dagli artt. 2-bis e 4 del Dlgs. N.471/1997:
2-bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e’ pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo’ essere inferiore a euro 500.
Tardiva emissione della fattura elettronica: il ravvedimento operoso
In base a quanto stabilito dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, è possibile ridurre le sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura elettronica. Ciò è reso possibile facendo ricorso al ravvedimento operoso che prevede le seguenti casistiche:
– la sanzione è ridotta ad un nono se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
– ridotta ad un ottavo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– la sanzione è ridotta ad un settimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– ridotta ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Infine, ricordiamo che gli utenti possono eseguire il pagamento delle sanzioni tramite modello F24, compilando la sezione erario (codice tributo 8911).
Fattura elettronica forfettari: la moratoria per le sanzioni
L’articolo 18, comma 2 del Dl 36/2022 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi superiori a 25mila euro.
In riferimento alle possibili sanzioni di cui sopra, lo stesso articolo 18 ha previsto una moratoria per i contribuenti forfettari. Infatti, con riferimento alle operazioni effettuale nel terzo trimestre 2022, non si applicheranno sanzioni ai contribuenti forfettari in caso di tardiva fatturazione. A condizione, tuttavia, che i documenti siano emessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In sostanza:
- Per le operazioni effettuate nel mese di luglio il termine ultimo per l’emissione è stato il 31 agosto
- Per le operazioni effettuate nel mese di agosto il termine ultimo per l’emissione sarà il 30 settembre
- Per le operazioni effettuate nel mese di settembre il termine ultimo per l’emissione sarà il 31 ottobre
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 non sarà prevista più alcuna moratoria. Per questo motivo anche i forfettari dovranno rispettare il termine dei 12 giorni per le fatture immediate. Oppure, entro il 15 del mese successivo per le fatture differite.