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Sanzioni fattura elettronica: come fare?

L’emissione tardiva della fattura elettronica, così come la mancata emissione o la presenza di errori nel file possono comportare significative sanzioni per aziende e professionisti. Ecco quali sono le sanzioni previste in materia di fatturazione elettronica e come fare per evitarle.

A quasi un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, il previsto periodo di moratoria per le sanzioni è ormai concluso.

Dal 1° luglio 2019 è infatti entrata a regime la fatturazione elettronica per 3,2 milioni di contribuenti. La sola eccezione sono quei soggetti con liquidazione periodica IVA a cadenza mensile, il cui periodo di moratoria si è concluso il 30 settembre 2019.

Terminato il periodo di transizione, entrano quindi ufficialmente in vigore le ingenti sanzioni. Esse sono previste dagli articoli 6 del D.Lgs 471/97 e articolo 6 del D.Lgs 472/97, per i casi di fattura elettronica emessa in ritardo, errata, omessa e/o scartata dal Sistema di Interscambio; precisiamo che le tali sanzioni sono applicabili anche ai processi di fatturazione tradizionali, ovvero alle fatture cartacee.

E’ inoltre opportuno premettere che queste fanno sempre riferimento al momento di emissione della fattura elettronica. Ciò è stabilito dalla recente Circolare 14/E rilasciata il 17 giugno 2019 dall’Agenzia delle Entrate.


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Fattura elettronica: le sanzioni dal 1° luglio 2019

In base a quanto riferito dall’art. 6 comma 1 del D. lgs. n. 471/1997, la sanzione applicabile per l’emissione in ritardo della fattura elettronica va dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’imponibile (con importo minimo di 500 euro). La stessa sanzione è prevista anche per la mancata emissione del documento.

In caso di errori nella registrazione di importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge, la sanzione varia dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro. Se non si riscontrano conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi, la sanzione è compresa da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 2.000 euro.

La normativa vigente prevede che, qualora il cessionario/committente non riceva la fattura, quest’ultimo debba emettere un’autofattura e notificare la situazione all’Agenzia delle entrate competente.

All’interno del processo di fatturazione elettronica, questo si traduce nell’emissione di una fattura elettronica Tipo Documento TD20 e conseguente invio, da parte del Cessionario/Committente, al Sistema di interscambio. Qualora ciò non accada, il cessionario/ committente è soggetto a una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro e fino a 2.000 euro (articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 417/97).

Non sono previste sanzioni per errori formali nel documento.

Di seguito riportiamo la nostra infografica riassuntiva:

Sanzioni fatturazione elettronica
Sanzioni fatturazione elettronica

Le sanzioni previste nel caso di emissione di fattura elettronica in ritardo, errata, omessa e/o scartata dal SdI

Tardiva emissione fattura elettronica: riduzione della sanzione con il ravvedimento operoso

In base a quanto stabilito dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, è possibile ridurre le sanzioni in caso di fattura elettronica tardiva, errata o mancata, mediante l’istituto del ravvedimento operoso:

– la sanzione è ridotta ad un nono se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore

– ridotta ad un ottavo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

– la sanzione è ridotta ad un settimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

– ridotta ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

Gli utenti possono eseguire il pagamento delle sanzioni tramite modello F24, compilando la sezione erario (codice tributo 8911).

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