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Regime forfetario: i cambiamenti con la Legge di Bilancio 2023

Scopriamo nel nostro articolo quali sono le principali novità che riguardano il regime forfetario.
Modifiche in arrivo per il regime forfetario. La Legge di Bilancio 2023, infatti, prevede delle novità che andranno ad interessare tutti quei contribuenti che ricadono in tale casistica. Come già riportato in un nostro articolo, dal 1° gennaio 2024 terminerà l’esonero di FE per le partite IVA i cui ricavi e compensi non hanno superato i 25mila euro. Inoltre, negli scorsi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 32E/2023 con ulteriori commenti sulle modifiche al regime forfetario. Oltre a ribadire che l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà per tutti i contribuenti, l’AdE si è soffermata su ulteriori aspetti.

Regime forfetario e Legge di Bilancio

Uno dei primi effetti introdotti dalla Legge di Bilancio riguarda l’innalzamento della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime. La nuova cifra è di 85.000€, che sostituisce il precedente target dei 65K. Altro aspetto riguarda la fuoriuscita dal regime forfetario già a partire dall’anno stesso in cui questa si manifesta; si tratta del superamento della soglia di 100.000€ di ricavi o compensi percepiti. Ci sono effetti anche ai fini IVA. Citando testualmente la Circolare: “In considerazione del richiamo normativo ai ricavi o compensi «percepiti», ciò che rileva ai fini del superamento del limite di 100.000 euro è l’incasso20 dei medesimi e non l’emissione della relativa fattura. Ne discende che la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito. Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo.”

La scomparsa della CU

L’introduzione dell’estensione di FE generalizzata comporta l’abolizione dell’obbligo, previsto per i sostituti di imposta, di certificare i compensi erogati a tali contribuenti. I ricavi e i compensi relativi al reddito, oggetto sia del regime forfettario sia del cosiddetto dei “minimi”, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Lo schema di decreto sulla semplificazione degli adempimenti, in attesa di approvazione definitiva, esonera i sostituti d’imposta dal rilascio della certificazione nei confronti dei forfettari e di coloro che avvalgono del regime di vantaggio. L’esonero è previsto dal 2024 pertanto, entro il prossimo 16 marzo 2024, dovranno essere consegnate le ultime certificazioni uniche, relative ai compensi erogati nel 2023. Inoltre, si ricorda che le CU che certificano redditi di lavoro autonomo possono essere anche inviate, senza sanzioni, entro il 31 ottobre 2024 (scadenza invio modello 770).

Emissione della fattura: codici, termini e sanzioni

Ricordiamo che la fattura deve essere emessa utilizzando il codice “RF19” per l’indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è “N2.2” (altri casi delle operazioni non soggette). Il tipo fattura potrà inoltre essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella). Qualora l’operazione superi i 77,47 euro, il contribuente deve assolvere telematicamente l’imposta di bollo. A tal fine, è necessario inserire l’ammontare dell’imposta (pari a 2 euro) nel file inviato al sistema di interscambio e provvedere al versamento nella sezione “Fatture e Corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate. Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio). Tuttavia, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre; allo stesso modo, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. Il termine per emettere la fattura è il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure, il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione nel caso delle fatture differite. Eventuali violazioni vengono punite con sanzioni da 250 a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997).
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