Il Decreto Milleproroghe ha sancito un nuovo rinvio per le fatture elettroniche per il settore sanitario
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto, il cosiddetto “Milleproroghe” che rinvia ulteriormente l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali. Il termine, precedentemente previsto per il 31 dicembre 2024, è stato posticipato al 31 marzo 2025.
Rientrano in tale categoria i medici e più in generale tutti gli operatori tenuti all’invio dei dati al sistema TS-tessera sanitaria. Sotto tale definizione ricadono, per citarne alcuni, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali e le farmacie, tanto pubbliche quanto private.
La proroga, comunicata dall’Esecutivo, consente agli operatori sanitari di continuare ad emettere fatture cartacee per ulteriori tre mesi, prima che diventi obbligatoria la fatturazione elettronica, concedendo più tempo per l’adeguamento funzionale e operativo.
Motivi dietro la proroga
Non si tratta comunque di una novità in senso assoluto. La base di partenza è infatti il Decreto-Legge del 26 ottobre 2019 ed in particolare l’articolo 10-bis. Di anno in anno si è poi proceduto con ulteriori slittamenti per l’entrata in vigore della fatturazione elettronica per tali prestazioni.
La motivazione dietro una decisione che puntualmente si ripete ogni anno è la necessità di bilanciare la tutela della privacy con l’introduzione delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie. I dati relativi alla salute sono ricompresi infatti tra le categorie particolari di dati personali.
Dal momento che, per la loro natura, risultano particolarmente sensibili, richiedono di conseguenza un più elevato livello di tutela da parte del Garante, il che porta all’esenzione dalla obbligatorietà dell’invio delle fatture tramite il Sistema di Interscambio, continuando così a utilizzare principalmente fatture cartacee o elettroniche senza passare dallo SdI.
Estensione dell’esenzione IVA per gli enti associativi
Inoltre, è stato esteso fino al 10 gennaio 2026 il termine per l’applicazione dell’esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi. Questa misura, che si riferisce in particolare agli enti previsti dall’art. 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, offre un ulteriore sostegno agli enti no-profit che possono continuare a beneficiare dell’esenzione fiscale.