Il PNRR 2 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari
Obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari. È questa la novità prevista dal PNRR 2. A partire dal 1° luglio, infatti, il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022, ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche a tutti quei soggetti che rientrano nel regime forfettario.
Rimangono per ora esclusi, fino al 31 dicembre 2023, i contribuenti con ricavi inferiori ai 25.000 euro. Così come i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, per i quali si attende parere positivo da parte del Garante.
Obiettivi dell’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari
L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari chiarisce ancora una volta quello che è l’obiettivo principale di Governo e Agenzia delle Entrate. Si tratta, come è facile intuire, della riduzione dell’evasione in materia di IVA.
L’intento di estendere la fatturazione elettronica al di fuori dei contribuenti già obbligati dal 1° gennaio 2019, si era fatto evidente già nel corso del 2021. Lo scorso anno, infatti, alla Commissione Europea era stata chiesta la proroga della fatturazione elettronica al 2024 per tutti i contribuenti. E, inoltre, l’estensione a coloro al di fuori di tale perimetro.
Non bisogna dimenticare un altro importante obiettivo posto dall’Agenzia delle Entrate, ovvero quello di poter avere la dichiarazione precompilata IVA anche per i contribuenti forfettari.
Forfettari ed esterometro
Con l’obbligo della fattura elettronica anche i forfettari dovranno rispettare, a partire proprio dal 1° luglio, le nuove modalità di comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio italiano.
Come sappiamo, infatti, a partire da tale data l’esterometro andrà in pensione. A differenza di quanto accadeva prima, ovvero della possibilità data ai contribuenti di trasmettere i dati relativi alle operazioni transfrontaliere tramite la predisposizione e l’invio trimestrale dell’esterometro, dal 1° luglio, anche per i forfettari, sarà possibile inviare all’Agenzia questi dati con le sole modalità previste per l’invio delle fatture elettroniche, tramite l’utilizzo dei tipi documento TD17, 18 e 19.