Al via l’ NSO, il Nodo Smistamento Ordini. Ecco il nostro vademecum per affrontare l’obbligo per le PA appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, i loro fornitori ed eventuali intermediari, di utilizzare il sistema di gestione elettronico dei documenti degli ordini d’acquisto di beni e servizi.
Partirà dal 1° ottobre 2019 il nuovo adempimento per le Pubbliche Amministrazioni facenti parte Sistema Sanitario Nazionale. In attesa che, in un prossimo futuro, l’obbligo coinvolga tutte le PA in regime di fatturazione elettronica. Il nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle pubbliche amministrazioni (NSO) permetterà di alzare ancora di più l’asticella della dematerializzazione dei processi.
NSO – cos’è e chi riguarda
A partire dal 1° ottobre 2019 le PA appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, i fornitori di beni e servizi e, in caso, gli eventuali intermediari, saranno tutti coinvolti nel nuovo processo di digitalizzazione che riguarderà la gestione elettronica degli ordini di acquisto.
I documenti coinvolti in questo nuovo processo saranno gli ordini che gli enti del Sistema Sanitario Nazionale – almeno per il momento le PA coinvolte in questo nuovo processo saranno solo loro – dovranno far transitare per il Nodo Smistamento Ordini (NSO), trasformando di fatto il documento in un ordine elettronico che sarà trasmesso in formato UBL XML.
Il Sistema NSO non avrà vita a sé stante, ma si integrerà con lo SdI, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BNCP), il Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), e il Nodo di smistamento dei pagamenti e degli incassi (SIOPE+). Tutti questi sistemi fanno parte dell’APiR, ovvero il sistema Acquisti pubblici in rete messo in piedi dalla Ragioneria di Stato al fine di garantire la trasparenza nei processi di acquisto di beni e servizi da parte delle PA.
La normativa di riferimento: le Regole Tecniche dell’ NSO
A decretarne l’attuazione è stata la Legge di Bilancio 2018 commi da 411 a 415. Successivamente con il decreto MEF (DL 7 dicembre 2018) è stata stabilita la data di entrata in vigore al 1° ottobre 2019. Invece, le Regole tecniche per l’emissione e la trasmissione degli ordini elettronici pubblicate il 15 marzo 2019 forniscono le regole riguardanti l’emissione, la trasmissione, i formati che i documenti elettronici devono avere.
Quali tipologie di ordini e documenti sono previsti?
Nelle Regole tecniche sono descritti tre diversi processi di ordine possibili: ordinazione semplice, ordinazione completa e ordinazione pre-concordata. A questi si integrano quattro tipologie di documenti diversi da poter utilizzare.
Con l’ordinazione semplice può essere utilizzato solo il documento ordine. Al suo interno l’ordine include la descrizione della fornitura del bene o del servizio acquistati.
L’ordinazione completa, invece, consente l’utilizzo simultaneo dei tre documenti ordine, risposta e ordine di riscontro. Con la risposta il fornitore può conferma la ricezione dell’ordine e accettare, declinare o modificare quanto riportato nell’ordine. A questo tipo di documento fa seguito l’ordine di riscontro, inviato dal cliente (ovvero la PA). Esso ha la funzione di confermare, rifiutare o, ancora, modificare la risposta del fornitore.
Infine, con l’ordinazione pre-concordata vengono utilizzati il documento ordine pre-concordato e ordine di riscontro. Con l’ordine pre-concordato i ruoli vengono invertiti. Il documento non parte più dalla PA verso il fornitore, ma sarà quest’ultimo a far partire l’ordine di acquisto per un bene o servizio da lui erogato verso la PA. Questo tipo di ordine prevede un accordo a priori tra fornitore e cliente. Così come avviene per il documento risposta, la PA può accettare, rifiutare o modificare l’ordine pre-concordato attraverso un ordine di riscontro.
L’uso dei diversi processi e dei documenti, oltre a essere concordato in fase contrattuale, ha come scopo principale quello di limitare gli errori e la presenza di informazioni errate negli ordini. Garantisce inoltre trasparenza totale negli acquisti effettuati da parte del SSN.
Come comunicare con l’ NSO
È possibile comunicare con l’ NSO sia in maniera diretta, sia in maniera indiretta, avvalendosi in questo caso di un intermediario. Gli attori che partecipano al processo sono quindi tre: cliente (PA SSN), fornitore e intermediario.
Il nuovo sistema utilizza gli stessi canali di trasmissione già in uso con il Sistema di Interscambio per lo scambio delle fatture elettroniche, ovvero: webservices, PEC, protocollo SFTP. A questi si aggiunte l’infrastruttura di rete PEPPOL.
I fornitori potranno utilizzare un codice unico da 8 caratteri attribuito da SdI. In alternativa, coloro che non lo utilizzano, potranno ricevere/inviare i documenti, come sopra riportato, tramite PEC. Discorso simile per i fornitori che usano rete PEPPOL: si potrà continuare a utilizzare il codice in uso.
Indicom è Access Point PEPPOL ed è pertanto in grado di connettersi al NSO per trasmettere e ricevere dati tramite canale e formato PEPPOL. Scopri il servizio oppure contattaci per richiedere un preventivo.