Sono due le deadline stabilite per l’entrata in vigore del NSO, il Nodo Smistamento Ordini. I dettagli nell’articolo.
L’NSO, il sistema centralizzato di gestione elettronica degli ordini in ambito Sanità Pubblica, in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventerà obbligatorio a partire dal prossimo 1° febbraio 2020 per le sole cessioni di beni. E’ rimandato, invece, al 1° gennaio 2021 l’obbligo per le prestazioni di servizi.
E’ questa la principale novità introdotta dal MEF in merito alla trasmissione e ricezione di ordini in modalità telematica tramite NSO. Il documento, pubblicato sul sito web della Ragioneria dello Stato dedicato al NSO, ufficializza di fatto la nuova decorrenza ventilata ormai da qualche tempo. Si attende ancora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In aggiunta alla proroga, le modifiche al decreto definiscono inoltre le date di decorrenza del divieto di liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche che saranno mancanti degli estremi dell’ordine. Questo quanto si legge nel documento:
“A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3.”
Questo significa che – a partire dal 1° gennaio 2021 per i fornitori di beni e dal 1° gennaio 2022 per i fornitori di servizi – scatterà l’obbligo di inserire nel tracciato XML delle fatture elettroniche relative a ordini transitati via NSO i relativi dati dei documenti, così come previsto e stabilito dalle Regole Tecniche pubblicate dal MEF. In caso di mancato inserimento degli estremi dell’ordine, la PA potrà non saldare il pagamento.
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L’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione di documenti degli acquisti di beni e servizi, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, riguarda al momento le sole PA appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale. Sono interessati anche i loro fornitori ed, eventualmente, i loro intermediari. Sono compresi, infine, non solo i documenti che attestano l’ordinazione ma anche quelli relativi all’esecuzione (come DDT).
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