Facciamo il punto sulle novità fiscali emerse durante l’emergenza Covid19
L’attuale pandemia di Covid19, che ha investito il nostro Paese a partire da fine febbraio, ha comportato diverse novità fiscali. Infatti, accanto alla crisi sanitaria si è affiancata quella economica, che ha costretto il Governo a emanare una serie di misure per contrastare le difficoltà di imprese e cittadini.
Obiettivo di questo articolo è cercare di fare il punto circa le novità che riguardano alcuni adempimenti:
- Emissione delle fatture
- Pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
- Trasmissione dei corrispettivi telematici
- Trasmissione dell’esterometro.
Novità fiscali: Emissione fatture
Tra le novità fiscali legate all’emergenza Covid19, diciamo subito che non verranno modificate le regole per l’emissione delle fatture, siano esse analogiche o elettroniche. Rimangono quindi invariati i tempi di emissione per quanto riguarda le fatture immediate (12 giorni dalla data di prestazione dei servizi/cessione dei beni) e le fatture differite (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni).
Questo è uno dei tanti chiarimenti presenti all’interno della Circolare 8/E 2020. Essa è stata emanata dall’Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2020 e dedicata all’analisi del Decreto-legge 18/2020 c.d. “Cura Italia”.
La scelta dell’Agenzia è data dal fatto che, pur riconoscendo nell’istituto della fatturazione un adempimento di natura tributaria, ritiene tale documento “destinato alla controparte contrattuale”. Lo si considera, quindi, strumento indispensabile al fine di detrarre l’IVA da parte del cessionario committente.
In buona sostanza, l’Agenzia ha voluto salvaguardare il diritto per il destinatario di esercitare la detrazione dell’IVA.
In ogni caso, stando a quanto riportato nella stessa Circolare, non potrebbe essere invocata neanche la causa di “forza maggiore”, così come prevista dall’art.6, c.5 D.lgs 471/97:
Nello specifico, con la recente ordinanza n. 8175 del 22 marzo 2019 (ripresa, tra le altre, dalla successiva n. 28321 del 5 novembre 2019) il Giudice di legittimità ha chiarito che «[…] la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.
In definitiva, l’emissione delle fatture non rientra tra gli adempimenti attualmente sospesi.
Bollo fatture elettroniche
In tema di fatture elettroniche, a cambiare sono i tempi di versamento dell’imposta di bollo. Grazie al Decreto-legge n.23 dell’8 aprile 2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ci sarà una nuova semplificazione. Il nuovo Decreto, infatti, modifica il comma 1-bis della Legge 157/2019 che il 19 dicembre 2019 aveva convertito il Decreto-legge 124/2019. Quest’ultimo riportava una nuova modalità di pagamento dell’imposta di bollo, che prevedeva che qualora
[…] gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, così come spiegato nel Vademecum sul decreto “Liquidità imprese” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, sono le seguenti:
*fonte Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/DecretoLegge23_8_4_20.pdf/36793745-9a97-c0ab-2bdd-3e61211983c2)
Corrispettivi
Sulla possibilità di rinviare a momenti successivi, causa emergenza Covid, la trasmissione telematica dei corrispettivi telematici, sempre all’interno della Circolare 8/E 2020, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in modo contrario. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, che costituiscono un unico adempimento, non possono essere oggetto di sospensione. Essi costituiscono un adempimento obbligatorio ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione dei relativi corrispettivi.
Rientrano nei casi eccezionali di sospensione dell’adempimento, quelli in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la successiva trasmissione non sia contestuale, ma differita a un momento successivo per problemi quali assenza di rete internet e/o problemi di connettività del dispositivo.
Altri casi di possibile sospensione dell’adempimento sono descritti dalla stessa Circolare, e riguardano:
[…] l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell’articolo 2 18 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.
Similarmente, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsti per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici. Pertanto, se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza, sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo.
Ovviamente, l’esercizio commerciale che non svolge alcuna attività causa chiusura forzata, non dovrà attuare alcuna operazione di memorizzazione e invio dei dati.
Esterometro
Il Decreto-legge 17/2020 c.d. “Cura Italia” ha sospeso gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, facendoli slittare al 30 giugno 2020.
Tra gli adempimenti colpiti da questa misura troviamo l’esterometro, di cui avevamo già parlato in un nostro articolo.
Cambia così il calendario delle operazioni transfrontaliere non tracciate mediante fattura elettronica. Esso già aveva subito modifiche grazie al Decreto-legge 124/2019, il cui articolo 16 stabilisce a partite dal 2020 la comunicazione, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, delle operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (fatta eccezione per i casi che prevedono emissione di bolletta doganale o per i casi che prevedono emissione o ricezione di fatture elettroniche).
Il nuovo calendario delle scadenze sarà quindi il seguente:
- primo trimestre – 30 aprile 2020 (sospeso fino al 30 giugno 2020);
- secondo trimestre – 31 luglio 2020;
- terzo trimestre – 31 ottobre 2020;
- quarto trimestre – 31 gennaio 2021.
Eugenio Staltari Ferraro
Digital Processing Consultant