In data 8 Marzo sono state effettuate delle modifiche dell’Agenzia delle Entrate sul tema Fatturazione Elettronica.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 Novembre 2022, ha subito di recente delle modifiche. In particolare, le rettifiche sono entrate in vigore dal 20 Marzo 2024 e riguardano le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
I temi che hanno subito delle modifiche sono infatti:
- Recapito della fattura elettronica
- Data di emissione e ricezione della FE via SdI
- Intermediari
- Servizi di ausilio per il processo di FE
- Adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle FE o dei loro duplicati informatici da parte degli operatori IVA
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte dei consumatori finali e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA
- Trattamento dei dati
- Decorrenza
Le modifiche dell’Agenzia delle Entrate nello specifico
Il punto 3.2 è sostituito dal seguente:
“Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile per i soggetti IVA e per i soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, un servizio di registrazione, descritto rispettivamente al punto 8.1 e 8.1-bis, dell’“indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2) prescelto per la ricezione dei file”.
Inoltre, la lettera d) del punto 3.4 è soppressa. In questo capoverso si parlava del soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio”.
Il punto 4.7 è sostituito dal seguente: “Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 3.4, lettera c), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.”
Al punto 5.1, dopo le parole “di cui al punto 8.1” sono aggiunte le seguenti “e al punto 8.1-bis.”
Modifiche in materia di Consultazione delle Fatture
Al punto 5.3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la stessa opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è consentita anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Ai suddetti intermediari è altresì consentita la consultazione dei “dati fattura” di cui al punto 1.2.”
Al punto 8.1, dove si parla dei servizi che vengono offerti agli operatori soggetti passivi IVA, è stato modificato il settimo punto: “un servizio, offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la stessa opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, di consultazione e acquisizione puntuale dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all’interno di un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche correttamente trasmessi al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. I “dati fattura” di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento”.
Ulteriori disposizioni
Dopo il punto 8.1 è aggiunto il punto 8.1-bis:
“L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari/committenti, un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare al SdI il canale e l’“indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, tra quelli definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione a lui riferite attraverso il canale e all’indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario” definite alle lettere a) e b) del punto 3.4.”.
Al punto 8.2, le parole “di cui al precedente punto 8.1” sono sostituite con le seguenti “di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.1-bis.”
Il punto 9 è soppresso ( Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte degli operatori IVA ).
Fatture Elettroniche e SdI
Il punto 10.1 è sostituito dal seguente: “Il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, accede al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione dall’Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture elettroniche trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, mentre i “dati fattura” di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.”
Al punto 12.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I file delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione correttamente trasmessi al SdI sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate in una banca dati dedicata per consentire la messa a disposizione del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche in qualità di titolare del trattamento”.
NOTE CONCLUSIVE
Per riassumere le modifiche dell’Agenzia delle Entrate hanno introdotto un nuovo provvedimento che permette a tutti i contribuenti di avvalersi più facilmente del servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei relativi duplicati informatici, senza la necessità di stipulare un accordo di servizio. La consultazione perciò non è “delegabile” da parte del consumatore ad un intermediario.
Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) sono disponibili nell’ area riservata sino al 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI.
Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche viene esteso anche ai Condomini ed agli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA.