Approfondiamo nel nostro articolo le principali caratteristiche della bolletta doganale elettronica.
La bolletta doganale elettronica è solo l’ultimo esempio della trasformazione digitale che sta interessando il panorama della gestione documentale. Le novità sull’argomento sono peraltro abbastanza recenti.
L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare 22/2022 del 9 giugno 2022, ha infatti aggiornato il sistema nazionale di importazione. Nella circolare si stabilisce di applicare il modello di dati definito a livello comunitario e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).
Quanto sancito si innesta nel solco che vede un rinnovato processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0. Ne consegue, quindi, l’abbandono del tradizionale documento cartaceo in favore della bolletta doganale elettronica formato XML. In aggiunta a questo, per garantire agli operatori di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, la Circolare ha definito un “Prospetto di riepilogo ai fine contabili”.
Bolletta doganale elettronica XML
L’abbandono del formulario cartaceo è previsto sia per la presentazione della dichiarazione di importazione sia per la sua stampa. Le dichiarazioni doganali di importazione vengono infatti ora trasmesse al Sistema informativo dell’Agenzia. I documenti dovranno essere firmati digitalmente prima di essere acquisiti e registrati dal Sistema. In questo modo potranno assumere quei requisiti di autenticità, integrità e non ripudio, previsti dal CAD e dalle Linee Guida AgID.
I nuovi tracciati
La presentazione delle bollette doganali in formato XML supera la tradizionale struttura del DAU (Documento Amministrativo Unico). A tal fine sono stati introdotti i seguenti tracciati (dichiarazioni):
– H1: dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;
– H2: dichiarazione di deposito doganale;
– H3: dichiarazione di ammissione temporanea;
– H4: dichiarazione di perfezionamento attivo;
– H5: dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali;
– H6: dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica (spedizioni postali);
– H7: sdoganamento di beni di modico valore
Le dichiarazioni H1-H5 e H7 sono identificate univocamente dal MRN (Master Reference Number), in luogo degli estremi di identificazione (codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati dal precedente sistema.
Prospetto di riepilogo per la detrazione dell’IVA
Come riportato in apertura, l’Agenzia, per garantire agli operatori di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, ha definito un “Prospetto di riepilogo ai fine contabili”. Tale documento contiene le informazioni principali in riferimento all’operazione d’importazione, tra cui il MRN, l’elenco delle fatture abbinate e il totale dell’IVA. Anche l’Agenzia delle Entrate ha collaborato alla struttura del documento.
Oltre al Prospetto di riepilogo, l’Agenzia delle Dogane rende disponibili altri due tipi di documenti
– il Prospetto sintetico della dichiarazione doganale. Esso riepiloga i dati principali della dichiarazione stessa a fini di “utilità pratica” e viene elaborato dal Sistema dell’Agenzia dal momento dell’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0;
– il Prospetto di svincolo, tramite il quale è possibile svolgere attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di Finanza e finalizzate all’apposizione del “visto uscire” nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali. Tra le informazioni riportate da tale prospetto vi è anche il MNR.
Entrambi i prospetti sono recuperabili tramite il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali” sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).