Il nuovo metodo dell’Agenzia delle Entrate per la verifica dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Importanti novità nell’ambito dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate ha infatti introdotto, con il provvedimento dello scorso 4 febbraio, una nuova procedura che permetterà di correggere le inesattezze nelle e-fatture.
Già il Decreto Crescita del 2019 aveva previsto l’automatizzazione delle verifiche del corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che transitano per lo SdI. In particolare, il compito assegnato all’AdE è quello di controllare le e-fatture che non rechino l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali essa risulti dovuta. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia deve comunicare al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della relativa sanzione.
L’ultima tappa di avvicinamento era stata lo scorso 4 dicembre. In quella data il Decreto Ministeriale aveva specificatamente assegnato al direttore dell’AdE un duplice compito da portare a termine. Da un lato la definizione delle modalità tecniche per effettuare le dovute integrazioni alle e-fatture segnalate. Dall’altro lato individuare le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato.
Le modalità del nuovo servizio
Grazie alla nuova procedura, gli utenti verificheranno direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In questo modo, tutti coloro che avessero dimenticato di assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potranno mettersi in regola.
Inoltre, il provvedimento stabilisce che l’AdE fornisca, per ogni trimestre, due distinti elenchi all’operatore IVA. Nel primo sono riportate tutte le e-fatture con l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo. Nel secondo si trovano invece tutte quelle per cui l’imposta è dovuta ma per cui non è ancora stata effettuata l’operazione.
In quest’ultimo caso il contribuente (o un intermediario delegato) può innanzitutto confermare i dati proposti. Diversamente, potrà modificarli qualora non ci fossero i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In assenza di variazioni si intendono tacitamente confermati i dati comunicati dall’AdE.
Dalla pubblicazione degli elenchi sul portale gli utenti avranno a disposizione per la modifica fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. L’unica eccezione è il secondo dell’anno, che avrà come scadenza il 10 settembre e non il 31 luglio. Gli operatori IVA, infine, potranno effettuare molteplici modifiche purché nel rispetto delle tempistiche indicate.
Come pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Una volta effettuate tutte le verifiche, il nuovo sistema procederà al calcolo dell’importo dovuto dall’utente. La scadenza di tale operazione è fissata entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre tale data ricade entro il 20 settembre.
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può avvenire direttamente dal portale tramite addebito sul conto corrente. Tramite questa soluzione, inoltre, è possibile anche pagare eventuali sanzioni o interessi da ravvedimento. In alternativa, si può ricorrere al modello F24.
Tutti i contribuenti che non avranno regolarizzato la propria posizione riceveranno una comunicazione elettronica al proprio domicilio digitale. Tale notifica conterrà una serie di informazioni quali, ad esempio, il numero identificativo della comunicazione, l’anno d’imposta ed il trimestre di riferimento.
Dal momento della ricezione l’utente ha a disposizione 30 giorni per fornire delucidazioni in merito ai pagamenti dovuti. Per l’occasione si potrà avvalere anche dei servizi online dell’AdE o ricorrere ad un intermediario.