L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni aggiornamenti sulla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro.
Nella giornata di Martedì 5 Marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” (versione 1.9).
Al suo interno sono state introdotte le modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SdI con i Tipi Documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28 che ricordiamo essere i seguenti:
- TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno;
- TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;
- TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997 o art. 46, comma 5, D.L. n. 331 del 1993);
- TD21 – Autofattura per splafonamento;
- TD22 – Estrazione beni da Deposito IVA;
- TD23 – Estrazione beni da Deposito iva con versamento dell’IVA;
- TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni (ex 36, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972);
- TD28 – Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea).
Dalle nuove regole tecniche emerge inoltre che, per rettificare in negativo una fattura elettronica emessa con Tipo Documento TD01, TD02, TD03, TD05, TD06, TD24, TD25 e TD27, deve essere emesso un documento TD04 (nota di credito) ovvero TD08 (nota di credito semplificata).
Invece, per rettificare in negativo una fattura elettronica emessa con Tipo Documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 o TD28 è possibile effettuare la variazione solamente emettendo un documento della stessa tipologia di quello che si intende rettificare indicando gli importi col segno negativo.
Ulteriori modifiche
Oltre a quelle riguardanti i TD, sono state fornite ulteriori indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali”. Nello specifico, le imprese agricole (rientranti nel regime speciale previsto dall’art. 34 DPR 633/72) che effettuano cessione di beni possono fornire le informazioni necessarie per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione:
- Campo <TipoDato> con la stringa “ALI-COMP” (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l’elemento <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);
- Campo <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione stabilita con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, per il gruppo di prodotti di riferimento del bene ceduto (questo elemento deve essere compilato quando il campo <TipoDato> è valorizzato con “ALI-COMP”).