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Emissione delle Fatture Elettroniche antecedenti l’1/1/2005: le modifiche

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In data 3 Luglio l’Agenzia delle Entrate ha effettuato modifiche sull’emissione delle Fatture Elettroniche antecedenti l’1/1/2005

Novità in tema fatturazione elettronica riguardo l’emissione delle Fatture Elettroniche antecedenti l’1/1/2005. 

Il 3 Luglio sono state pubblicate le modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 in tema di fatturazione tramite SdI per i soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nella gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e nei servizi di fognatura e depurazione.

Come visto in un nostro recente articolo, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche in ambito Fatturazione Elettronica.

Il decreto di inizio Luglio introduce una nuova modalità di comunicazione dei codici contratto. Essa verrà utilizzata in luogo dei codici fiscali dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005.

Dal 4 luglio 2024, la comunicazione viene effettuata esclusivamente mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del Portale “Fatture e Corrispettivi”. Tale modalità sostituisce la trasmissione via PEC prevista dal provvedimento precedente (n. 527125 del 28 dicembre 2018).

 

Fatture elettroniche antecedenti l’1/1/2005: le modifiche nello specifico

Al punto 2 “Adempimenti preliminari” sono aggiunti i seguenti punti:

2.5. “A decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione di cui al punto 2.1 è effettuata esclusivamente mediante apposita procedura web resa disponibile nella sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione” dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’utilizzo della procedura è consentito, oltre che al soggetto IVA per sé stesso, anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, appositamente delegati alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” o alla “Registrazione dell’indirizzo telematico”.

2.6. “La trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio, aventi ad oggetto i codici identificativi univoci comunicati con le modalità indicate al punto 2.5, è subordinata al buon esito della elaborazione della comunicazione, consultabile nell’apposita area del portale “Fatture e Corrispettivi” fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di trasmissione della stessa.”

 

Al punto 3 “Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche”:

Il punto 3.1 è sostituito come segue: “Le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 sono predisposte secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni, nonché secondo quanto indicato nell’Allegato 2, e contengono, quale identificativo del committente, il codice identificativo univoco preventivamente comunicato dal prestatore secondo le regole definite al punto 2”

 

Alcuni appunti finali

Al punto 5 “Trattamento dei dati”:

Il punto 5.1 è sostituito come segue: “I dati trasmessi con le comunicazioni di cui al punto 2.1 sono raccolti in una banca dati dedicata e sono messi a disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati per il download. Tali dati sono trattati dall’Agenzia delle entrate al solo fine di consentire ai soggetti passivi IVA la trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio in conformità alle regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. I suddetti dati sono conservati dall’Agenzia delle entrate fino a quando il soggetto passivo IVA richiede all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste nell’Allegato 2 al presente provvedimento, l’eliminazione dei singoli codici identificativi univoci dei contratti, a seguito di cessazione del contratto ovvero di identificazione del codice fiscale del committente. Gli esiti di elaborazione delle comunicazioni di cui al punto 2.1, trasmesse con le modalità di cui al punto 2.5, sono consultabili fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di trasmissione delle stesse.”

 

Dopo il punto 5 è aggiunto il punto 6 dal titolo “Correzioni ed evoluzioni degli allegati”

6.1. “Eventuali modifiche degli allegati del presente provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e ne è data relativa comunicazione”

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