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Fattura elettronica Italia-San Marino: come funziona

Scopriamo nel nostro approfondimento la fattura elettronica Italia-San Marino come funziona, sia lato attivo che passivo.

Fattura elettronica Italia-San Marino: come funziona? Una domanda che interessa da vicino gli operatori economici dei due paesi, a maggior ragione dopo l’inizio del cosiddetto periodo transitorio.

Come riportato in un nostro precedente articolo, dopo la modalità transitoria partita dal 1° ottobre 2021 siamo ormai in vista della via definitiva dal 1° luglio 2022. Da tale data, infatti, entrerà in vigore il regime di fatturazione elettronica tra i due paesi.

Si tratta di un punto importante all’interno del più ampio contesto della FE nell’Unione Europea. Trattandosi, per l’appunto, di un banco di prova, sono all’ordine del giorno gli aggiornamenti che riguardano il rapporto in questione.

Vediamo nel dettaglio come gli operatori italiani dovranno comportarsi nei casi di invio e ricezione delle fatture elettroniche da e verso San Marino.

Lato attivo

La gestione attiva delle operazioni verso San Marino è disciplinata dagli articoli 8 e 9 del DPR 633/1972, c.d. DPR IVA, e considerate non imponibili. Il cedente italiano dovrà predisporre le proprie fatture tramite SdI r, compilando il campo relativo alla Natura del proprio XML-SDI con il valore N3.3 (non imponibili – cessioni verso San Marino) e  inserendo il CodiceDestinatario “2R4GTO8” dedicato esclusivamente alle operazioni con operatori sanmarinesi. Il file trasmesso al Sistema di Interscambio sarà da quest’ultimo inviato all’ufficio tributario sanmarinese. Così come riportato nelle Regole tecniche rilasciate dall’AdE, l’HUB-SM si riserva 4 mesi di tempo per comunicare gli esiti dei controlli sulle FE B2B relative a cessioni di beni.

L’esito di questo controllo sarà disponibile al cedente italiano sul portale “Fatture e corrispettivi[1]”. Qualora dovesse essere negativo, l’operatore economico italiano ha 30 giorni di tempo per emettere la nota di variazione. Tutto ciò avverrà senza sanzioni o interessi, come previsto dall’art.26, comma 1, Dpr 633/1972.

Inoltre, per quanto riguarda le cessioni a San Marino, l’esito positivo del controllo legittima il regime di non imponibilità IVA (art.5, Dm 21.6.2021).

Infine, procedendo con l’invio elettronico delle fatture verso San Marino, l’operatore italiano vedrà meno l’obbligo di compilare il modello Intrastat.

Lato passivo

L’ufficio tributario sanmarinese trasmette a SdI le fatture elettroniche emesse da operatori economici di San Marino; a sua volta il Sistema di Interscambio recapiterà le fatture al cessionario italiano.  Il documento potrà pervenire con Iva o senza. Tale casistica prevederà due differenti alternative:

  • In caso di fattura con addebito dell’IVA, l’imposta sarà versata dal cedente sanmarinese. Nello specifico l’imposta verrà versata dal prestatore sanmarinese all’ufficio tributario di San Marino che, a sua volta, verserà l’IVA all’Agenzia delle Entrate. A questo punto le Entrate verificheranno l’esito positivo o meno del controllo; il cessionario italiano potrà visualizzare il risultato dell’esito sul portale “Fatture e corrispettivi[2]”. Successivamente, l’operatore italiano potrà procedere con la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto.
  • Nel caso di fatture senza addebito dell’imposta, ovvero nei casi di fatture in reverse charge, l’operatore italiano dovrà predisporre l’integrazione dell’IVA attraverso l’invio a SdI di un  con tipo documento TD17, nei casi di integrazione per acquisto di servizi dall’estero e con tipo documento TD19 per integrazione per acquisto di beni ex art.17, c.2 del DPR 633/1972. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2022 scatterà l’obbligo di invio a SdI delle integrazioni e la conseguente abolizione dell’esterometro.

Indicom, intermediario abilitato

Interfacciarsi con il Sistema di Interscambio non è sempre facile per le aziende, impegnate già nelle attività legate al core business.

Per questo motivo, entrano in scena i provider come Indicom a cui delegare in outsourcing la gestione delle FE.

In qualità di intermediario abilitato alla trasmissione di dati allo SdI, Indicom propone una soluzione efficace per ottimizzare l’intero processo di fatturazione elettronica, affidabile e personalizzabile in base all’esigenza del Cliente.

La soluzione consente di convertire in automatico i file in formato XML, apporre la firma digitale del Cliente o, eventualmente, la firma di Indicom (emissione in nome e per conto) e, infine, archiviare le fatture elettroniche. Si potranno infine consultare le fatture e le relative notifiche in modo semplice e importarle nel proprio ERP per la contabilizzazione.


[1] Ad oggi l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’impossibilità di automatizzare la verifica dei controlli all’interno dei gestionali. Queste dovranno avvenire per forza di cose tramite il portale “Fatture e corrispettivi”.

[2] Vd. Nota 1

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