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Fattura elettronica: pagamento imposta di bollo

Nonostante l’argomento non sia nuovo, l’assolvimento dell’imposta di bollo crea ancora dei dubbi; vediamo quindi di fornire il quadro esatto.

L’imposta di bollo è dovuta per tutte le fatture esenti IVA per importi superiori a € 77,47 e per alcuni libri contabili (Libro Giornale e il Libro Inventari, per citare i più comuni)

Imposta di bollo: pagamento virtuale o pagamento telematico?

Nonostante sembrino la stessa cosa, in realtà sono modalità diverse da utilizzarsi su documenti diversi.

Il pagamento virtuale

Prevede l’ottenimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un numero di autorizzazione e un “fondo cassa” costituito sul volume stimato di documenti che, nel corso dell’anno, sconteranno l’imposta di bollo.

L’imposta viene liquidata con rate bimestrali a importo provvisorio e, entro il 31.01 dell’anno successivo, a consuntivo presentando una dichiarazione che contiene il totale delle fatture emesse e/o ricevute nell’anno.

In fattura, oltre al numero di autorizzazione, deve essere presente il riferimento all’art. 15 del DPR 642/1972.

Questa modalità di pagamento può essere utilizzata esclusivamente per i documenti analogici (cartacei) e non per i documenti elettronici.

Il pagamento telematico

Questa modalità è stata introdotta con l’art. 6 del DMEF del 17.06.2014 e prevedeva un unico pagamento a consuntivo, entro il 4° mese dalla chiusura dell’esercizio fiscale, tramite F24.

Nessuna autorizzazione e nessuna comunicazione: semplicemente il conteggio dei bolli dovuti e il versamento in banca tramite modello F24.

Il comma 2 dell’art. 6 è stato recentemente sostituito dall’articolo 1, comma 1, del DMEF 28 dicembre 2018, che ha modificato le tempistiche per il pagamento dell’imposta sulle fatture elettroniche.

Per queste ultime, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 20 del mese successivo alla chiusura del quadrimestre.

Gli importi saranno messi a disposizione dell’Agenzia nell’area riservata Fatture e Corrispettivi del singolo contribuente, con possibilità per quest’ultimo di integrare o modificare gli importi proposti.

Per consentire all’Agenzia di effettuare i conteggi, nell’XML della fattura elettronica andrà compilata l’apposita sezione 2.1.1.6 <DatiBollo>, sezione che dovrà essere presente solo sui documenti che realmente scontano l’imposta e non in modo indifferenziato su tutte le fatture (abitudine questa piuttosto diffusa visto che il PDF permetteva indicazioni tipo “imposta di bollo assolta ove dovuto).

Il pagamento potrà quindi avvenire in Banca, tramite F24, o direttamente tramite il sito dell’Agenzia.

Questi i codici tributo messi a disposizione dall’Agenzia, da utilizzarsi esclusivamente per le fatture e le note credito elettroniche:

  • 2521: primo trimestre
  • 2522: secondo trimestre
  • 2523: terzo trimestre
  • 2524: quarto trimestre
  • 2525: sanzioni
  • 2526: interessi
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