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La data di emissione della fattura elettronica

Il passaggio evolutivo del processo di fatturazione da analogico-cartaceo ad elettronico-digitalizzato, porta con sé alcune importanti riflessioni, come per esempio la data di emissione: quando si considera emessa una fattura elettronica?

L’obbligo della fatturazione elettronica, annunciato rumorosamente dalla Legge di Bilancio 2018 e poi ribadito dal Provvedimento 89757/2018, dalla Circolare 8/E e – per ultima ma non meno importante – dalla Circolare 13/E, non ha modificato le regole contabili e fiscali dell’emissione della fattura, che in realtà sono rimaste sempre le stesse.

La normativa di riferimento che regolarizza l’emissione della fattura è contenuta nel DPR n. 633/1972, art. 6 e 21, dunque ben quarantasei anni prima che la fattura assumesse lo “status” di elettronica.

È pur vero che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica ha riportato in auge le regole relative all’emissione della fattura. Questo perché la veicolazione obbligatoria dei documenti attraverso la piattaforma SdI rende tutto più trasparente e, rispetto a quella cartacea, consente meno elasticità e più rigore fiscale. Ed è anche per questo che ad oggi se ne impone l’obbligatorietà.

Quando avviene l’emissione della fattura elettronica? 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto considerare la data di emissione.

Come indicato dal già citato articolo 21 (ma anche dall’articolo 6, sempre del DPR n. 633/1972), la data di emissione coincide sempre con la data indicata in fattura(vale a dire il campo “Data” della sezione “DatiGenerali”) della fattura elettronica, ed è indipendente dal momento di consegna della stessa. La data di emissione inoltre è obbligatoria in fattura (art.  21bis del DPR 633/72), e corrisponde al momento in cui l’imposta diventa esigibile.

Il momento di emissione è dunque un momento specifico definito da regole specifiche di emissione. Quali? Per rispondere, dobbiamo considerare le due tipologie di fatturazione previste proprio dall’art. 21: la fattura immediata e la fattura differita.

In caso di fatture emesse da corrispettivi (il comune scontrino) il momento di emissione coincide con l’atto dell’acquisto: qui la fattura viene emessa il giorno dell’acquisto ovvero all’atto stesso del pagamento.

L’alternativa

In alternativa, è possibile emettere una fattura così detta differita. Ciò avviene quando, in occasione di più acquisti effettuati nel corso del mese, la relativa fattura viene emessa in un unico momentoentro il 15° giorno del mese successivo al mese di riferimento nel quale sono stati acquistati i beni o erogati i servizi oggetto di fatturazione. Preso atto di questo, sarebbe errato pensare che sia possibile produrre la fattura differita il giorno 14 datata fine mese. Piuttosto, sarà possibile emettere la fattura con la data del 14 riferita al mese precedente.

Cosa significa tutto questo? Semplicemente che la fattura elettronica rende palese il momento di emissione. La fattura si considera emessa nel momento stesso in cui viene prodotto l’XML e trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI).

Non è quindi possibile trasmettere la fattura a distanza di giorni dalla data di emissione bensì è necessario trasmetterla lo stesso giorno

Ma, come ogni regola che si rispetti, ci vuole una eccezione. E dunque, considerata la complessità, sia a livello legislativo che tecnico, che il processo di fatturazione elettronica richiede –  il termine imposto è da considerarsi un po’ meno rigido di quanto stabilito. Lo afferma la stessa Agenzia dell’Entrate, sempre nella Circolare 13/E: “Non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno”. Per questa ragione è tollerato uno scarto, seppur minimo, nella data di emissione della fattura. Di quanto non veniamo resi partecipi ma è auspicabile pensare che lo scarto possa arrivare al massimo di un giorno o poco più.

Entro questi limiti, quindi, la sanzione non viene applicata e la fattura può considerarsi automaticamente emessa nei tempi previsti.

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