Pubblicate le nuove Regole Tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate che vanno a introdurre nuove specifiche nel tracciato XML della Fattura Elettronica.
Col Provvedimento n° 99922 del 28.02.2020, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all’introduzione di nuove specifiche tecniche nel tracciato XML della fattura elettronica, prevedendo, tra le altre cose, nuove codifiche per i campi. Le modifiche saranno obbligatorie dal 1° ottobre 2020, così come modificato dal Provvedimento n° 166579 del 20.04.2020, pena lo scarto della fattura stessa.
Le nuove disposizioni fanno seguito a quanto già anticipato in seguito al Forum italiano sulla Fatturazione Elettronica dello scorso 22 gennaio (leggi il nostro articolo al riguardo).
Altre novità riguardano il rinvio (l’ennesimo) al 30 settembre 2020 (Provvedimento n° 185115 del 04.05.2020) del termine ultimo per l’adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e, la possibilità per coloro i quali avessero già aderito al suddetto servizio, di poter consultare le proprie fatture nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia a partire dal 1° marzo 2020.
1. Quando saranno disponibili le nuove specifiche?
Le nuove specifiche saranno disponibili dall’1 ottobre 2020 e conviveranno fino al 31 dicembre 2020 con quelle attualmente in vigore e facenti riferimento alla versione 1.5 delle Regole Tecniche. Poi, dal 1° gennaio 2021 la versione 1.6.1 del tracciato XML con le nuove modifiche sarà l’unica disponibile; tutti coloro i quali a partire da quella data invieranno fatture e note di variazione allo SdI non conformi alle nuove regole, vedranno i propri documenti scartati.
Nonostante i numerosi rinvii, anche il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate ha visto un nuovo slittamento: il termine ultimo per aderire era stato fissato al 4 maggio 2020 (Provvedimento n°99922 del 28.02.2020), mentre il nuovo Provvedimento ha esteso al 30 settembre 2020 la nuova deadline. Inoltre, coloro i quali abbiano già aderito al servizio, hanno la possibilità di consultare i propri documenti, con data di decorrenza 1° marzo 2020.
2. Le modifiche al tracciato XML
Le nuove modifiche al tracciato XML della fattura elettronica hanno come obiettivo primario quello di garantire una migliore gestione delle informazioni fiscali, attraverso:
- L’automatizzazione della gestione delle fatture per la redazione delle dichiarazioni IVA;
- L’integrazione dei dati del tracciato XML;
- Prevedere ulteriori informazioni per consentire di fornire una precompilata IVA più attendibile;
- Evitare o eliminare alcuni adempimenti (es. esterometro);
- Introdurre nuove informazioni e/o risolvere carenze strutturali del precedente tracciato.
- Per fare questo sarà possibile utilizzare nuovi tipi documento e nuovi codici natura. Vediamoli nel dettaglio.
2.1. I nuovi tipi documento del tracciato XML
Le nuove tipologie documentali, e il conseguente aggiornamento dei sistemi gestionali delle aziende, permetteranno di integrare le fatture e le note di variazione prodotte. Si pensi ai nuovi codici TD17, TD18, TD19 che permetteranno di evitare anche per il ciclo passivo la compilazione dell’esterometro, favorendo una migliore gestione delle informazioni fiscali, ma anche la predisposizione della precompilata IVA da parte della stessa Agenzia delle Entrate (leggi il nostro articolo sull’esterometro). Di notevole impatto anche i nuovi codici TD24 e TD25 che consentiranno allo SdI di identificare in maniera immediata le fatture differite.
Nello specifico, i nuovi tipi documento:
- TD16 – Integrazione fattura a seguito di reverse charge interno;
- TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18 – Integrazione per l’acquisto di beni intracomunitariTD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, comma 2 del DPR 633/72;
- TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, comma 8 Dlgs. 471/97 o art.46, comma 5 DL 331/93);
- TD21 – Autofattura per splafonamento;
- TD22 – Estrazione beni da Deposito IVA;
- TD23 – Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;TD24 – Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a);
- TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
- TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
2.2. I nuovi codici natura del tracciato XML
Novità importanti riguardano anche l’introduzione di nuovi codici natura in uso nei casi in cui l’aliquota sia pari a zero. I codici finora presenti sono stati ritenuti poco pratici per consentire un collegamento tra il tracciato XML della fattura e le dichiarazioni IVA. L’Agenzia ha quindi optato per l’introduzione di “sottocodici” per le categorie N2 (operazioni non soggette), N3 (operazioni non imponibili) ed N6 (inversione contabile), in modo tale da poter contemplare il massimo delle casistiche utilizzabili in questi casi.
Per tutto il periodo “transitorio”, cioè fino al 31 dicembre 2020, potranno essere usati sia i codici generici (N2, N3, N6), sia le loro forme declinate. A partire dal 1° gennaio 2021, invece, gli unici codici validi saranno quelli in dettaglio. L’uso dei codici generici a partire da gennaio 2021 prevederà lo scarto della fattura da parte dello SdI.
Questi i nuovi codici:
- N2.1 – Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72;N2.2 – Non soggette altri casi;
- N3.1 – Non imponibili esportazioni;
- N3.2 – Non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3 – Non imponibili – cessioni verso San Marino;
- N3.4 – Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 – Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6 – Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
- N6.1 – Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 – Inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
- N6.3 – Inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4 – Inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5 – Inversione contabile – cessioni di telefoni cellulari;
- N6.6 – Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 – Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9 – inversione contabile – altri casi.
2.3. Altre novità
- Nuove tipologie per il campo che vedrà l’introduzione dei contributi INPS (RT03), ENASARCO (RT04), ENPAM (RT05), altri contributi previdenziali (RT06);
- Introdotto il nuovo attributo , un campo opzionale introdotto per fini statistici dall’Agenzia, utile a individuare il sistema che ha prodotto il file XML;
- Modifiche le ha subite anche il campo : nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, andrà valorizzato il campo , mentre è diventato opzionale il campo;
- Modificata la definizione di ed esteso il numero dei caratteri del campo (da 1 a 35 caratteri del tipo “LatinExtType”);
- Esteso a 8 il numero dei decimali nel campo;
- Introdotti nuovi codice errore che prevederanno lo scarto da parte del Sistema di Interscambio dei documenti non conformi ai nuovi dettami.
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