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Dichiarazione d’intento: la nuova modalità di compilazione delle FE

L‘AdE ha introdotto la versione 1.7 delle Specifiche Tecniche che disciplina la nuova modalità di compilazione delle Fatture elettroniche in presenza di Dichiarazione d’intento

Nuova modalità di compilazione delle FE con dichiarazione d’intento. Con il Provvedimento n°293390  pubblicato in data 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate stabilisce infatti una nuova disciplina per l’emissione delle fatture elettroniche per operazioni non imponibili (art.8 comma 1, lettera c) DPR “IVA 633/1972). Si tratta di quelle operazioni per le quali un esportatore abituale deve inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento.

La FAQ n°14 

L’ultimo aggiornamento sull’argomento da parte dell’Agenzia era avvenuto in data 23 aprile 2021, in occasione della revisione della FAQ n°14 con la quale, a precisa domanda dell’istante che chiedeva dove inserire i riferimenti alla dichiarazione d’intento, l’AdE rispondeva che:

Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale” ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”

Operazioni con dichiarazione d’intento: la nuova disciplina

I soggetti che intendo effettuare acquisti ai sensi art.8 comma 1, lettera c) DPR “IVA 633/1972 sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, basate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate. Le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate. È quanto stabilito dal Provvedimento n°293390 pubblicato anch’esso il 28 ottobre 2021. 

Di seguito le regole da seguire in presenza di dichiarazione d’intento: 

  • Campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento” 
  • Campo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> l’elemento 2.2.1.16.1 <TipoDato> andrà valorizzato con la stringa “INTENTO”:

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, l’elemento TipoDato va valorizzato con la stringa “INTENTO” [Specifice tecniche, versione 1.7, pg.54]

  • Campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>, deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/”.
  • Campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento. 

Sembra chiaro che, rispetto a quanto accadeva in precedenza, non sarà più possibile utilizzare il campo <Causale> per inserire i dati relativi alla dichiarazione di intento. 

L’aggiornamento è necessario per contrastare le frodi con utilizzo di falso plafond IVA, andando a inibire e invalidare lettere d’intento illegittime emesse da falsi asportatori abituali. 

Le sanzioni

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che è il fornitore che effettua cessioni di beni e servizio senza aver prima verificato online che il cliente ha regolarmente presentato dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, è passibile di sanzione amministrativa. La sanzione prevista va dal 100% al 200% dell’imposta che eventualmente il fornitore deve e che non ha pagato.

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