Il Decreto-legge 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 contenente misure economico-finanziarie atte a rilanciare l’economia italiana in seguito al lockdown dovuto al Covid19, dispone misure urgenti che riguardano, tra gli altri, i corrispettivi telematici, la lotteria degli scontrini, il bollo sulle fatture elettroniche e l’elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Decreto Rilancio e Corrispettivi telematici: proroga applicazioni sanzioni
Il Decreto Rilancio ha prorogato di altri sei mesi, fino al 1° gennaio 2021, la moratoria per le sanzioni per coloro i quali non si fossero ancora dotati di registratori telematici (RT). Inizialmente, il D.lgs. 125/2015 articolo 2, comma 6, aveva individuato il 1° luglio 2020 la data entro la quale gli esercenti si sarebbero dovuti adeguare alle nuove disposizioni governative. Nonostante il rinvio, rimane fermo l’obbligo per gli operatori di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi (art.24 DPR 633/72) e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate con cadenza mensile. La proroga riguarda anche gli esercenti obbligati a trasmettere i dati al Sistema TS.
Articolo 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
1. All’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.”
2. All’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “1° luglio 2020” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2021”.
Lotteria degli scontrini: il differimento dei termini previsto dal Decreto Rilancio
Anche la lotteria degli scontrini, inizialmente prevista per il 1° luglio 2020, è posticipata di ulteriori sei mesi, quindi al 1° gennaio 2021.
Articolo 141 – Lotteria dei corrispettivi
1. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole “A decorrere dal 1° luglio 2020” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2021”.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, in data 20 maggio 2020, una guida dal titolo “L’emergenza coronavirus e i corrispettivi telematici”
Elaborazione delle bozze precompilate: rinvio del servizio
Ha subito modifiche anche il servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA, effettuato da parte della stessa Agenzia, previsto inizialmente dall’articolo 16 del DL 124/2019 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2020, e ora posticipato per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.
Articolo 142 – Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché’ sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell’IVA;
c) dichiarazione annuale dell’IVA;
d) il comma 1-bis e’ abrogato.
Imposta di Bollo sulle FE: rinvio della procedura automatica
Il Decreto-legge 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019, aveva disposto, all’articolo 12-novies, una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI, non recanti l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo. Inizialmente prevista a partire dal 1° gennaio 2020, l’applicazione delle disposizioni sarà posticipata al 1° gennaio 2021.
Articolo 143 – Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
1. All’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 57 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Eugenio Staltari Ferraro
Digital Processing Consultant
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