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Dalla PEC alla REM

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La Posta Elettronica Certificata (PEC) in Italia sta per subire una trasformazione significativa con l’introduzione della Registered Electronic Mail (REM).

 

La REM è la corrispettiva PEC europea ed entrerà in vigore dal 2024 a fronte dell’adeguamento al Regolamento europeo 910/2014 – eIDAS permettendo così scambi comunicativi con valore legale tra cittadini dei vari Stati membri.

La mancata conversione della PEC in REM renderà la casella di fatto inutilizzabile. Pertanto, tutte le caselle PEC attive dovranno necessariamente essere trasformate in REM; in alternativa saranno disattivate o comunque potranno ricevere messaggi senza validità legale, diventando equiparabili a sistemi di posta elettronica ordinaria.

Per i domicili digitali attributi d’ufficio (art. 37 del DL Semplificazioni 2020) il passaggio a REM è completamente trasparente.

 

I requisiti eIDAS

Per soddisfare appieno i dettami del Regolamento eIDAS, la PEC europea deve rispondere ad alcuni requisiti ben precisi. Essi sono citati dall’art.44 in poi del Regolamento e prevedono:

– Uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;

– Identificazione del mittente in garanzia e sicurezza;

– Identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;

– Presenza di firma elettronica avanzata o sigillo elettronico avanzato

– Validazione temporale elettronica qualificata per data e ora di invio

 

Le caratteristiche della REM

Questo nuovo sistema di posta elettronica certificata europea garantisce la registrazione dell’utente in tutti i paesi dell’UE. Per ottenere un indirizzo REM, sarà necessaria la verifica dell’identità della persona fisica o, in alternativa, del rappresentante legale della persona giuridica; mediante il proprio SPID, una firma digitale anche remota, la propria Carta d’Identità Elettronica, la Tessera Sanitaria o tramite un contatto diretto con un operatore.

Inoltre, la PEC Europea verificherà l’identità ad ogni accesso con l’autenticazione a due fattori, la quale garantisce un ulteriore livello di protezione sulla propria casella. Il titolare della PEC riceverà un codice di autenticazione a seconda della modalità che avrà scelto: potrà selezionare tra la ricezione di una notifica push su dispositivo mobile mediante app e di un codice OTP via SMS o tramite l’app.

Infine vi è il principio di interoperabilità secondo le norme tecniche delle REM. Con specifiche norme tecniche i sistemi devono scambiarsi informazioni fondamentali per la qualità del servizio. Anche se interessa meno gli utilizzatori finali, l’importante lavoro di standardizzazione degli ultimi anni ha riguardato soprattutto questi aspetti.

 

Cosa cambia per gli utenti?

Il passaggio non comporterà un cambio di casella o di fruizione della stessa, ma solo la necessità di procedere con l’identificazione del titolare.

Nella remota ipotesi che per passare a REM il provider imponesse il cambio del dominio PEC, la nuova casella andrebbe comunicata a RI (ad esempio con la Pratica Semplice) per rispondere all’obbligo di avere una PEC valida iscritta al RI.

Se l’imprenditore non dovesse comunicare la nuova casella, la Camera potrebbe cancellare la PEC perché non più valida.

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