Pubblicati ulteriori chiarimenti da parte dell’AdE sui corrispettivi 2022
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito ai corrispettivi 2022. Con la risposta n.3 del 14/2, infatti, l’Ente ha voluto soddisfare alcuni quesiti pervenuti di recente.
In un nostro precedente articolo avevamo riportato le nuove disposizioni dell’AdE relative ai corrispettivi 2022. In particolare, ci eravamo soffermati sulla nuova versione, la 7.0, del tracciato XML, obbligatoria dal 1°gennaio 2022.
Nella Risposta n.3 l’Agenzia ha ribadito che tutti i file trasmessi con la versione precedente non sono più utilizzabili e, pertanto, sono passibili di sanzioni economiche. Gli unici documenti accettati con la 6.0 saranno quelli relativi ad operazioni con data antecedente l’1/1/22 ed inviati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione stessa.
Corrispettivi 2022 e Codici Natura
Nel documento dell’AdE hanno particolare rilevanza i chiarimenti relativi ai vari Codici Natura. Essi identificano sia le cessioni di beni sia le prestazioni di servizi per le quali l’IVA non viene evidenziata sul documento commerciale.
Si tratta di tutte quelle operazioni escluse dalla base imponibile IVA (N1) o non soggette ad imposta (N2), che non sono imponibili (N3) o infine che ne sono esenti (N4).
L’AdE ha confermato che le operazioni effettuate dai soggetti nel cosiddetto regime forfetario dovranno essere identificate tramite il codice N2.
Il Codice Attività
Per quanto riguarda invece il campo 4.1.15, Codice Attività, può essere compilato per rappresentare in via separata i corrispettivi che sono legati alle attività esercitate. Tutto ciò anche se esse sono gestite con un’unica contabilità ai fini IVA.
Grazie al codice attività si può quindi ricostruire correttamente il ricavo di ciascuna attività eseguita. Ciò permette inoltre la corretta determinazione della liquidazione IVA.
E’ necessario tuttavia che i registratori telematici interessati da tali attività a ricostruire correttamente il file dei corrispettivi giornalieri che devono essere trasmessi. Inoltre, essi devono poter abbinare in modo corretto l’imponibile in questione e la relativa IVA con il giusto codice ATECO.