Quali sono i versamenti previsti per il bollo sulle e-fatture?
Scadenze in arrivo per i versamenti per il bollo sulle fatture elettroniche. Il 30 settembre, infatti, è la deadline prevista per il pagamento per il bollo delle e-fatture del secondo trimestre del 2022.
Tale data viene spostata automaticamente al 30 novembre se l’importo complessivo dei primi due trimestri non supera i 250€. Questa soglia però non è destinata a durare ancora per molto.
Dal 1° gennaio 2023, infatti, se l’ammontare dell’imposta dovuta per i primi due trimestri è inferiore a 5000€ scatta la dilazione al 30 novembre, così come previsto dal Decreto Semplificazioni.
Pagamento e sanzioni sul bollo sulle fatture elettroniche
Ricordiamo che il pagamento dell’imposta di bollo sulle FE può avvenire direttamente dal portale tramite addebito sul conto corrente. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
In alternativa, si può ricorrere al pagamento tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Invece, tutti i contribuenti che non avranno regolarizzato la propria posizione riceveranno una comunicazione elettronica al proprio domicilio digitale. Tale notifica conterrà una serie di informazioni quali, ad esempio, il numero identificativo della comunicazione, l’anno d’imposta ed il trimestre di riferimento.
Dal momento della ricezione l’utente ha a disposizione 30 giorni per fornire delucidazioni in merito ai pagamenti dovuti. Per l’occasione si potrà avvalere anche dei servizi online dell’AdE o ricorrere ad un intermediario.
Se i controlli non dovessero avere esito positivo scatterebbero le sanzioni che vanno dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo previsto di 500 euro. Salvo, eventualmente, ricorso al ravvedimento operoso.