L’Agenzia delle Entrate ha introdotto lo scorso 31 luglio 2019 nuovi controlli da parte del Sistema di Interscambio. Tutte le novità nel nostro ultimo articolo.
Regole più stringenti e nuovi controlli da parte del del Sistema di Interscambio sulle fatture elettroniche. Il 30 luglio l’Agenzia delle Entrate, senza alcun sentore di preavviso, ha rilasciato una nuova versione (1.5) delle Specifiche Tecniche che hanno per oggetto le regole di processo della fatturazione elettronica. Ciò proprio nel momento in cui molti operatori si apprestavano a iniziare le meritate vacanze estive. Inoltre, si vanno ad aggiungere ad un inizio 2019 col botto dal punto di vista delle novità riguardanti i nuovi adempimenti fiscali.
Le novità introdotte riguardano una serie di nuovi controlli che il SdI effettua sui file XML delle fatture elettroniche. Sono inoltre causa di un’impennata di scarti da parte del Sistema di Interscambio.
In particolare, i nuovi controlli verificheranno:
1. il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313);
2.la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codice di errore 00320 e 00324);
3. la corretta valorizzazione del codice fiscale. Sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codice di errore 00321, 00322, 00325, 00326);
4. nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323);
5. che l’indirizzo PEC indicato nel campo PECDestinatario non corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330).
Analizziamoli ora nel dettaglio:
1. La prima novità riguarda il nuovo controllo che il Sistema di Interscambio effettua sul codice destinatario in caso di fattura emessa nei confronti di un soggetto non residente, non stabilito e non identificato in Italia, ovvero quei documenti emessi con le “sette X”. In questo caso sarà verificato che il campo IdPaese del cessionario/committente contenga un valore diverso da “IT”. Nel caso in cui ciò non si verificasse, la fattura sarà scartata.
2. La coerenza tra partita IVA e codice fiscale. Nei casi in cui entrambi risultino valorizzati all’interno dell’XML, sia che facciano parte della sezione cedente/prestatore (codice errore 00320) sia di quella cessionario/committente (codice errore 00324), è sicuramente il controllo che sta creando più problemi ai diversi operatori economici. In questi casi il Sistema di Interscambio controlla che i due dati facciano riferimento allo stesso soggetto, ovvero che quest’ultimo abbia registrato Partita IVA e Codice Fiscale presso la Camera di Commercio. Qualora questo non risultasse, anche se a differire fosse solo uno dei due dati (p.e. il codice fiscale) la fattura verrà comunque scartata. Vi è una parziale soluzione al problema del Codice Fiscale non registrato. Ossia non inserire più questo dato nel momento in cui si è in possesso della P.IVA, dal momento che non sarebbe più un dato obbligatorio in fattura.
3. I codici errore 00321 e 00322 (cedente/prestatore) insieme a quelli 00325 e 00326 (cessionario/committente), riguardano tutti quei soggetti appartenenti a un gruppo IVA. In particolare, nel caso in cui il Codice Fiscale non risulti compilato nel proprio campo di riferimento la fattura verrà scartata (codici errore 00322 e 00326). Nei casi in cui, invece, il dato appaia in fattura ma, risulti appartenere a un soggetto non partecipante al gruppo IVA, il Sistema di Interscambio scarterà quel documento (codice errore 00321 e 00325). Ricordiamo che nei casi di gruppo IVA, a differenza delle altre casistiche, il Codice Fiscale è un dato obbligatorio utile a distinguere le varie società appartenenti al gruppo. Per cui:
Partita IVA = Partita IVA del gruppo IVA
Codice Fiscale =Codice Fiscale della singola società
4. Quando il documento è un’autofattura (TipoDocumento TD20) se la PIVA del cedente/prestatore è cessata da oltre 5 anni rispetto alla data del documento, il file verrà scartato.
5. Nei casi in cui il campo PEC sia valorizzato, non saranno ammessi indirizzi corrispondenti alle caselle di funzionamento del Sistema di Interscambio.