Abolizione esterometro: scopriamo nel nostro articolo le nuove modalità di invio dei dati relativi alle operazioni da e verso l’estero dal 1° gennaio 2022
L’abolizione dell’esterometro è stata definita nella Legge di Bilancio 2021 a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.
L’Esterometro, come abbiamo visto nei nostri precedenti articoli, è la “comunicazione dei dati relativi alle operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia” (eccetto le operazioni per le quali è stata quindi emessa bolletta doganale o fattura elettronica) da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
In termini normativi, l’art.1 comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015 ha introdotto tale strumento.
La Legge di Bilancio 2021 con l’abolizione dell’esterometro mira quindi a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA. Continuerà a essere utilizzato pertanto un unico canale di trasmissione, il Sistema di Interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all’Agenzia i dati delle operazioni con l’estero.
La modifica sostanziale prevede l’utilizzo del tracciato della fattura elettronica ed i nuovi Tipi Documento introdotti, anziché il tracciato previsto ad oggi.
Abolizione esterometro ed i nuovi Tipi Documento
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 99922 emanato il 28.02.2020 che modifica e integra il Provvedimento 89757 del 30.04.2018, ha fatto “entrare in scena” i nuovi Tipi Documento. In particolare, l’AdE ha introdotto la nuova versione 1.6 delle Regole Tecniche (ad oggi aggiornata fino alla versione 1.6.3), che riporta modifiche al tracciato XML della Fattura Elettronica.
L’introduzione di questi nuovi codici, ognuno dedicato ad uno specifico contesto, consentirà di gestire le fatture passive estero o quelle ricevute da soggetti non residenti esclusivamente tramite l’invio di una fattura attiva integrativa. La loro integrazione automatica con il Sistema di Interscambio darà la possibilità ai contribuenti di evitare la compilazione dell’esterometro.
I nuovi Tipi Documento (TD), introdotti quindi per favorire la trasmissione di questi dati attraverso un unico tracciato, sono:
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72
Le integrazioni/autofatture TD17, TD18 e TD19 dovranno essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
La comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI.
La Guida dell’Agenzia delle Entrate
Ricordiamo, infine, che l’Agenzia ha rilasciato sul proprio sito web un documento di istruzioni, “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO” (ver.1.5 del 07/07/2021). Il nuovo documento fornisce indicazioni al contribuente in merito quindi al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura”.