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1° luglio 2022: cosa cambierà in ambito FE

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Scopriamo nell’articolo le principali novità che scatteranno dal 1° luglio 2022

Il 1° luglio sarà un crocevia importante per quelle che saranno tre rilevanti novità in ambito fatturazione elettronica B2b.

Nello specifico ci riferiamo a tre argomenti già trattati in nostri precedenti articoli:

  • Obbligo di FE per il regime forfettario
  • Obbligo di FE tra Italia e San Marino
  • Abolizione esterometro e nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Rivediamo in breve le principali novità.

Obbligo di FE dal 1° luglio per il regime forfettario

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e alle associazioni sportive dilettantistiche (Legge 398/91) chiarisce ancora una volta quello che è l’obiettivo principale di Governo e Agenzia delle Entrate. Si tratta, come è facile intuire, della riduzione dell’evasione in materia di IVA.

Il nuovo obbligo, frutto delle novità introdotte dal PNRR 2, riguarderà tutti quei contribuenti che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi superiori a 25.000€. Per i restanti contribuenti l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2024.

Rimangono esclusi anche per tutto il 2022 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, per i quali si attende parere positivo da parte del Garante.

Obbligo di FE tra Italia e San Marino dal 1°luglio

Dopo il periodo transitorio iniziato il 1° ottobre 2021, dal 1° luglio entrerà a pieno regime il sistema di fatturazione elettronica tra Italia e San Marino. L’obbligo di trasmissione e ricezione delle fatture tramite SdI riguarderà tutta le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

L’asse della fattura elettronica Italia-San Marino poggia su due elementi fondamentali. Si tratta delle piattaforme di interscambio nazionali ossia, rispettivamente, lo SdI e l’HUB-SM. È importante sottolineare l’obbligatorietà del passaggio attraverso l’HUB-SM. L’AdE, infatti, non prenderà in lavorazione le fatture che non sono pervenute allo SdI tramite la piattaforma sanmarinese. Da segnalare, inoltre, il codice destinatario 2R4GTO8 che verrà utilizzato negli scambi tra i due paesi.

Con l’obbligo della fattura elettronica anche i forfettari che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi superiori a 25.000€ dovranno rispettare, a partire proprio dal 1° luglio, le nuove modalità di comunicazione delle operazioni tra Italia e San Marino.

Abolizione esterometro e nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Il 1° luglio segnerà la data in cui l’esterometro andrà in pensione. L’entra in vigore della versione 1.7 delle Specifiche tecniche in materia di Fatturazione elettronica obbligherà i contribuenti a comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere con soggetti non stabiliti nel territorio italiano secondo due nuove modalità:

  • Operazioni attive, tramite trasmissione a SdI delle fatture elettroniche riportanti nel campo <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX”
  • Operazioni passive, tramite trasmissione a SdI delle integrazioni (reverse charge) delle fatture ricevute da fornitori esteri utilizzando i nuovi codici fattura TD17, 18 e 19.

Anche in questo caso i soggetti appartenenti al regime forfettario coinvolti nell’emissione di FE dovranno rispettare, a partire proprio dal 1° luglio, le nuove modalità di comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio italiano.

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