
Con il nuovo correttivo, la fatturazione elettronica viene eliminata definitivamente, mentre i dati delle prestazioni sanitarie verranno inviati annualmente
Il 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un correttivo che esclude definitivamente l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso le persone fisiche. Questo cambiamento annulla la misura inizialmente prevista dal c.d. Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024), per entrare in vigore dal 1° aprile 2025.
Cosa cambia per i professionisti sanitari?
Il correttivo esclude definitivamente l’obbligo di inviare le fatture sanitarie tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. In questo modo, il divieto, che era stato prorogato di anno in anno, diventa permanente con l’obiettivo di proteggere la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti, in linea con quanto previsto dagli articoli 10-bis del D.L. 119/2018 e 9-bis del D.L. 135/2018, convertito con modifiche dalla L. 12/2019.
Un’altra novità riguarda l’invio dei dati delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria (STS): la trasmissione dei dati, che finora avveniva semestralmente, sarà ora annuale, con scadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo d’imposta.
Le motivazioni del divieto
Il principale motivo dietro questa scelta è la protezione dei dati personali sanitari, in linea con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il Sistema di Interscambio (SdI) non risultava conforme alle regole Ue sul trattamento dei dati. Per questo, il Dl 119/2018 ha vietato l’uso dello SdI per le fatture sanitarie B2C, divieto poi esteso dal Dl 135/2018 a tutti gli operatori sanitari.
Con il recente correttivo, il divieto diventa definitivo, semplificando gli adempimenti per gli operatori sanitari e evitando costosi investimenti per la creazione di una piattaforma alternativa allo SdI e al Sistema Tessera Sanitaria.
Chi è interessato dal divieto?
Il divieto di fatturazione elettronica riguarda:
- I soggetti obbligati all’invio dei dati al STS, ovvero tutti gli operatori sanitari che forniscono prestazioni ai pazienti.
- I soggetti che, pur non essendo obbligati a inviare i dati al STS, forniscono prestazioni sanitarie a persone fisiche.
Le eccezioni al divieto di fatturazione elettronica
Nonostante il divieto generale, vi sono alcune operazioni che continuano a essere soggette alla fatturazione elettronica:
- Prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di Partita IVA.
- Prestazioni non sanitarie fornite a qualsiasi soggetto.
- Cessioni di beni, indipendentemente dal destinatario.
- Prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.