
Pagamenti, scadenze e controlli per il primo trimestre 2025: cosa sapere sull’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche
Il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2025 è fissato per martedì 3 giugno. La scadenza ordinaria sarebbe caduta il 31 maggio, ma trattandosi di un giorno non lavorativo, il termine slitta automaticamente al primo giorno utile successivo.
L’imposta di bollo è dovuta per le fatture elettroniche prive di IVA e di importo superiore a 77,47 euro, emesse nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2025.
Proroga del termine
In caso di importo complessivo del bollo dovuto inferiore a 5.000 euro, il contribuente può posticipare il versamento entro la scadenza prevista per il secondo trimestre, ossia il 30 settembre 2025.
Se anche il totale dell’imposta dovuta nei primi due trimestri (gennaio–giugno) non supera i 5.000 euro complessivi, è possibile rinviare ulteriormente il pagamento fino al 30 novembre 2025, scadenza riferita al terzo trimestre.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate: elenchi A e B
Per agevolare i contribuenti nel calcolo corretto dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate elabora trimestralmente due elenchi consultabili sul portale “Fatture e Corrispettivi”, disponibili entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il primo trimestre 2025, gli elenchi sono stati resi disponibili il 15 aprile 2025.
- Elenco A: contiene le fatture elettroniche che riportano correttamente il bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica). L’elenco è definitivo e non può essere oggetto di modifiche.
- Elenco B: contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica). Questo elenco è stato modificabile fino il 30 aprile 2025.
Le modifiche hanno consentono al contribuente di integrare, correggere o escludere le fatture. Se non si è intervenuto entro la fine di aprile, l’Agenzia calcolerà l’ammontare del bollo sulla base dei dati disponibili, rendendo noti gli importi entro il 15 maggio.
Estensione alle operazioni transfrontaliere
Nel computo dell’imposta di bollo vanno considerate anche le fatture elettroniche emesse verso operatori esteri, trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SdI) con formato XML. Queste fatture, se prive di IVA e di importo superiore a 77,47 euro, concorrono al calcolo dell’imposta, anche se non soggette a fatturazione elettronica obbligatoria interna.
Conseguenze del mancato o tardivo versamento
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione telematica con:
- L’importo dell’imposta dovuta;
- La sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo;
- Gli interessi calcolati fino al mese precedente all’elaborazione della comunicazione.
Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per effettuare il versamento. Trascorso tale termine senza pagamento, l’imposta viene iscritta a ruolo a titolo definitivo.
Assistenza tramite il servizio Civis
Entro lo stesso termine di 30 giorni, è possibile richiedere chiarimenti o assistenza tramite il servizio Civis, accedendo con SPID, CIE o CNS oppure tramite Fisconline o Entratel, se si agisce per mezzo di un intermediario. La funzionalità dedicata è quella denominata “Comunicazioni bollo fatture elettroniche”.