
Nuove disposizioni per l’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa sui libri sociali digitali: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate (Interpello 42/2025)
Con la Risposta n. 42 del 20 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’imposta di bollo e la Tassa di Concessione Governativa (TCG )sono dovute per i libri sociali indipendentemente dalla loro modalità di tenuta, sia essa cartacea o digitale. Questo chiarimento si inserisce nel quadro normativo che disciplina la gestione dei registri aziendali e ribadisce l’obbligo di assolvere le imposte anche in caso di conservazione informatica.
Quadro normativo: la tenuta digitale dei libri sociali
Ai sensi dell’art. 2215-bis del Codice Civile, i libri tenuti con sistemi informatici devono rispettare gli stessi obblighi previsti per quelli cartacei, in particolare:
- la numerazione progressiva;
- la vidimazione, che nel caso dei libri digitali si considera assolta mediante:
- apposizione della firma digitale;
- apposizione della marca temporale, almeno una volta all’anno.
Il termine registrazione
Un aspetto cruciale affrontato nella risposta all’interpello riguarda la corretta interpretazione del termine “registrazione” ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che tale termine deve essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto a tassazione.
Nel dettaglio:
- Per il libro degli inventari, la registrazione corrisponde a ciascun cespite iscritto;
- Per il libro giornale, invece, la registrazione si riferisce a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, indipendentemente dal numero di righe di dettaglio;
- Diversamente, per i libri sociali obbligatori, come il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione , il termine “registrazione” deve intendersi come riferito alla ‘’riga’’ (del verbale o dell’annotazione relativa all’ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria).
Modalità e termini per il versamento dell’imposta di bollo
Con riferimento all’assolvimento dell’imposta di bollo sui libri e registri tenuti in formato elettronico, si applica quanto previsto dall’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014. La norma stabilisce che l’imposta è dovuta in misura fissa ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, con riferimento ai documenti formati e conservati digitalmente.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, generalmente coincidente con l’anno solare, utilizzando il modello F24. A tal fine, è necessario indicare il codice tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Tale modalità di assolvimento si applica anche ai libri sociali obbligatori (quali, ad esempio, il libro delle assemblee o il libro del consiglio di amministrazione), qualora vengano tenuti in modalità informatica in conformità con l’art. 2215-bis del codice civile.